Gli strumenti dello Stato fascista per il controllo e la repressione del dissenso
Il nuovo Stato totalitario fu costruito intorno a un principio cardine: la cancellazione delle libertà (politiche, sindacali, di stampa) e la repressione di chiunque non si adeguasse alle direttive del fascismo.
Ogni forma di opposizione politica organizzata venne eliminata ex lege e lo Stato fascista si fornì degli strumenti normativi atti a prevenire e reprimere ogni attività volta a contrastare il monopolio fascista del potere.
Il primo passo in tal senso fu compiuto con l’emanazione del «Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza» (Regio Decreto n. 1848 del 6 novembre 1926) in base al quale venne soppressa la libertà di stampa, furono sciolti tutti i partiti e le associazioni sindacali non allineati col regime, dichiarati decaduti i parlamentari e venne istituito il confino di polizia anche per i reati politici.
La realizzazione e il funzionamento del nuovo apparato repressivo venne stabilito, invece, con la legge n. 2008 «Provvedimenti per la difesa dello Stato», entrata in vigore il 25 novembre 1926. Con essa qualsiasi forma di opposizione al regime venne considerata «delitto contro lo Stato» e duramente punita. (vedi testo «Leggi fascistissime» in Promemoria).
La disposizione reintroduceva la pena di morte per chi attentava alla vita dei regnanti e del Capo del governo, cospirava contro l’unità e l’indipendenza nazionale, svelava segreti militari e scatenava l’insurrezione contro i poteri dello Stato. Contemplava pene detentive da uno a trent’anni per le attività politiche antifasciste, tra le quali la ricostituzione di organismi politici contrari al regime e la propaganda «dannosa per il credito e il prestigio dello Stato». Stabiliva poi la reclusione da cinque a quindici anni – accompagnata dall’interdizione permanente dei pubblici uffici, dalla confisca dei beni e dalla perdita della cittadinanza – per coloro che all’estero si impegnassero in propaganda avversa al regime. Al fine di giudicare i reati in essa previsti, la nuova legge all’art. 7 istituiva il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.